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Perdo la classe di merito RCA, se prendo un’auto a noleggio a lungo termine?

Perdo la classe di merito RCA, se prendo un’auto a noleggio a lungo termine?

Se prendo un’auto a noleggio perdo la mia classe di merito RCA? È una domanda che si fa spesso chi si approccia per la prima volta al noleggio a lungo termine, specie se da privato o professionista a partita Iva. La risposta è no. Non bisogna temere di essere penalizzati in alcun modo dal punto di vista assicurativo.

Per avere chiarimenti, ci siamo rivolti all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)l’ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati.

Cosa dice la legge

Prima dell’emanazione del Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, in taluni casi la normativa era poco chiara e lasciava margini di interpretazione. Pertanto, il comportamento delle compagnie non era uniforme. Ora, però, non ci sono più dubbi, ecco cosa dice la legge:

Al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo

La classe CU (classe universale) è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basano le compagnie assicurative per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato. È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore, ed è univoca per tutte le assicurazioni RC Auto, RC Moto e RC Autocarro.

Come conservare la classe di merito RCA

Sottoscrivendo un contratto di noleggio a lungo termine, la classe di merito RCA si conserva a condizione che il locatore trascriva sulla carta di circolazione l’utilizzo temporaneo del veicolo. L’attestato di rischio è valido 5 anni, nel senso che può essere utilizzato entro 5 anni dalla scadenza del precedente contratto. La norma è sempre la stessa, sia in caso di proprietà sia di Nlt.

Dal punto di vista assicurativo, se a stipulare un contratto di noleggio a lungo termine è un privato, una partita Iva, o un’azienda che noleggia per i suoi collaboratori non c’è alcuna differenza, a patto che l’utilizzatore temporaneo sia annotato sulla carta di circolazione.

Privati e Aziende

Se un privato o titolare di partita Iva decide di stipulare un contratto di Nlt non c’è alcun tipo di problema nel conservare la propria storia assicurativa, visto che il suo nome sarà senz’altro annotato sulla carta di circolazione.

Diversamente può capitare se un’azienda sceglie di non intestare temporaneamente il veicolo a un solo dipendente. Se si tratta di auto in pool (condivise da più dipendenti) è evidente che il principio è inapplicabile. Se invece si tratta di auto assegnate a un dipendente la situazione si fa più ambigua. “Vorremo un chiarimento applicativo che renda sufficiente una delibera del datore di lavoro che assegni in modo esclusivo una certa auto a un certo dipendente”, spiega Antonio De Pascalis, capo del Servizio Studi e gestione dati dell’IVASS, ma per ora è ancora tassativo che il nome sia annotato sulla carta di circolazione.

Libertà Assicurativa

Prima del Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 la situazione era ambigua: spesso le compagnie riconoscevano solo la classe di merito interna (e non universale) creando un meccanismo di “lock-in”, tale per cui l’assicurato – per mantenere i suoi vantaggi assicurativi – era costretto a non cambiare compagnia.

Grazie a questa nuova disposizione, invece, l’utilizzatore del veicolo ha la possibilità di trasferiresul medesimo veicolo (se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto) o su altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing o il noleggio, e di evitare così l’assegnazione alla classe di ingresso.

Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato. Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o altro veicolo di proprietà. L’impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestato dopo aver verificato l’effettiva utilizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l’attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraente (società di leasing o di noleggio).

 

fonte: fleetmagazine.com

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